Gestire un fermo amministrativo o sequestro di un veicolo

Gestire un fermo amministrativo o sequestro di un veicolo

Alcune violazioni a disposizioni del Codice della strada e ad altre normative, come la Legge 06/06/1974, n. 298 in tema di trasporto di cose in proprio o per conto terzi, comportano non solo l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (somma di danaro) ma implicano conseguenze anche sul veicolo utilizzato.
All'atto della contestazione della violazione, pertanto, l'organo di polizia stradale procede a redigere due atti: il verbale di accertamento e il verbale di fermo/sequestro amministrativo del veicolo.
Il sequestro amministrativo del veicolo è disciplinato da
Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 213 ed è una misura cautelare con la quale si sottrae la disponibilità del bene dall'avente diritto e lo si pone a disposizione dell'Autorità amministrativa per i provvedimenti di propria competenza (ad esempio, confisca amministrativa). Il sequestro può essere connesso a violazioni aventi carattere amministrativo ovvero penale.
Il fermo amministrativo del veicolo è disciplinato dal da
Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 214 ed è una sanzione accessoria con la quale si sottrae la disponibilità del bene all'avente diritto; si precisa che la durata del fermo è prevista dalla norma di legge che lo stabilisce e che si assume violata.
Nel caso, invece, tali misure siano previste da disposizioni aventi carattere penale la disciplina è dettata dal 
Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 224-ter.

Le principali violazioni amministrative che comportano il sequestro o il fermo amministrativo sono le seguenti (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 213 e 214):

Le principali violazioni di natura penale che comportano il sequestro o il fermo amministrativo sono le seguenti (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 213 e 214):

Approfondimenti

Cosa succede all'atto della contestazione

All'atto della contestazione della violazione vengono redatti due atti: il verbale di accertamento e il verbale di sequestro o fermo.
Il veicolo è affidato al proprietario oppure, in caso di sua assenza, al conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido (es. genitore per figlio minore). Tale soggetto è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio (es. box, posto auto in un cortile condominiale, ecc...), provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto dall'organo di polizia procedente.
Nel caso in cui il veicolo oggetto di sequestro o fermo sia un ciclomotore o un motociclo questo è obbligatoriamente affidato dall'organo di polizia ad un custode autorizzato (custode acquirente) presso il quale resterà per i successivi 30 giorni (
Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 213, com.2-quinquies). Unica eccezione è il caso disciplinato dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 171. Decorso questo termine, il proprietario, dopo aver pagato le spese di recupero e custodia, potrà chiederne l'affidamento rivolgendosi direttamente all'organo accertatore.

Affidamento a un custode

Quando non è possibile affidare il veicolo al proprietario, al conducente oppure ad altro soggetto obbligato in solido, per carenza dei requisiti soggettivi oppure per rifiuto ad assumerne la custodia, il veicolo è affidato ad un custode autorizzato. Il proprietario o un suo delegato, entro 10 giorni dalla notifica del verbale di sequestro e dell'avviso, deve assumere la custodia del veicolo, pena l'immediato trasferimento in proprietà al custode acquirente anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento.

Non può assumere la custodia chi:

  • si trova in manifesto stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti
  • si trova in manifesta palese infermità mentale
  • risulta essere sottoposto a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.

L'assenza di misure di sicurezza o di prevenzione deve essere accertata sulla base delle risultanze degli archivi della banca dati interforze oppure, in caso di impossibilità momentanea di consultazione degli archivi, può essere autocertificata da parte della persona alla quale è affidato il veicolo sequestrato o fermato.

Sanzioni in caso di rifiuto di custodire il veicolo o di trasferirlo nel luogo indicato dall'organo accertatore

In caso di rifiuto di custodire il veicolo o di trasferirlo nel luogo indicato dall'organo accertatore si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 213, com. 2-ter).

Cosa fare per riavere la disponibilità del veicolo sottoposto a sequestro o a fermo in caso di violazioni amministrative

Nel caso in cui la custodia del veicolo non è stata affidata al proprietario e non si tratti di un ciclomotore ovvero di un motociclo, il proprietario o un suo delegato deve chiedere all'organo di polizia che ha proceduto al sequestro il cambio di custodia entro e non oltre 10 giorni, pena il trasferimento della proprietà del veicolo al custode acquirente e previo pagamento delle spese di recupero e custodia del veicolo sino a quel momento maturate. In caso di ciclomotore o motociclo il cambio di custodia può essere chiesto decorsi 30 giorni. Il proprietario non potrà comunque far circolare il veicolo in quanto resta sottoposto a sequestro amministrativo.
Nel caso, invece, si voglia ottenere il dissequestro del veicolo ovvero la sospensione dell'efficacia dell'atto opposto, è possibile proporre
 ricorso al prefetto entro 60 giorni dalla notificazione del verbale (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 203), oppure, in alternativa, ricorso al Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa la violazione entro 30 giorni dalla contestazione/notifica. Quando il ricorso proposto al Prefetto è accolto ed è dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza prefettizia estingue la sanzione accessoria ed impone la restituzione del veicolo all'avente diritto da parte dell'organo accertatore. Quando, invece, è stata presentata opposizione, ai sensi del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Cosa fare in caso di contestazione di circolazione senza copertura assicurativa

Ferma restando l'assunzione della custodia del veicolo entro 10 giorni dal sequestro, il proprietario può:

  • proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace avverso il verbale di contestazione o di sequestro
  • chiedere all'organo accertatore, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, di poter demolire e radiare il veicolo; in questo caso la sanzione amministrativa è ridotta ad un quarto (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 193, com. 3)
  • chiedere all'organo accertatore il dissequestro del veicolo dopo aver:
    • effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta nel termine di 60 giorni dalla violazione
    • corrisposto il premio assicurativo RCA almeno per mesi sei, nonché pagato le spese di recupero e custodia eventualmente esistenti.
Cosa fare per riavere la disponibilità del veicolo sottoposto a sequestro o a fermo in caso di violazioni penali

Il sequestro perdura sino alla decisione del Giudice penale. In caso di accertamento del reato con sentenza definitiva, il prefetto adotterà un provvedimento di confisca del veicolo; in tutti gli altri casi (es. estinzione del reato, assoluzione, ecc...) il prefetto dispone il dissequestro e la restituzione del veicolo all'avente diritto.

Nel caso, invece, si voglia ottenere il dissequestro del veicolo ovvero la sospensione dell'efficacia dell'atto opposto, è possibile proporre opposizione esclusivamente al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notificazione del verbale competente per territorio.

Cosa accade se un veicolo sottoposto a fermo ed affidato al custode acquirente non viene ritirato al termine del fermo

Quando è stata applicata la sanzione accessoria del fermo amministrativo per un periodo determinato ed il veicolo è stato affidato ad un custode autorizzato (custode-acquirente), se al termine del periodo di fermo il veicolo in questione non viene ritirato dal proprietario, decorsi ulteriori 3 mesi verrà alienato, anche ai soli fini della rottamazione (Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2001, n. 189).

In caso di confisca del veicolo le spese di custodia dovranno essere comunque corrisposte

Le spese di recupero e custodia del veicolo sottoposto a sequestro o a fermo sono sempre a carico del trasgressore e del proprietario del veicolo.
Anche nel caso in cui sia stata ordinata la confisca o l'alienazione del veicolo, infatti, la Prefettura provvede semplicemente ad anticipare tali spese per le quali poi sarà richiesto il rimborso, con l'aggiunta di eventuali spese di notifica, all'autore della violazione e al proprietario del veicolo.
È sempre auspicabile (oltre che economicamente più conveniente) che il proprietario assuma la custodia del veicolo o nell'immediatezza dell'accertamento (quando le condizioni lo permettano, anche a giudizio dell'organo di polizia procedente) o appena ne abbia la possibilità.

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Io sono: Automobilista
Sezioni: Polizia locale
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:01.45