Per tutti i procedimenti edilizi soggetti a titolo abilitativo la fine dei lavori deve avvenire entro tre anni dal loro inizio, salvo diverso termine previsto dal permesso di costruire. Dopo questo termine nessun lavoro potrà essere effettuato fino a quando:

  • non sia concessa una proroga del permesso di costruire (solo per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare oppure in considerazione della mole o delle particolari caratteristiche tecnico costruttive dell’opera)
  • non sia rilasciato un nuovo permesso di costruire
  • non sia stata presentata una nuova segnalazione certificata di inizio attività.

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Ultimo aggiornamento: 25/10/2023 11:51.26